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https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/109995| Title: | Lo sconto |
| Other Titles: | I contratti bancari : apertura di credito, anticipazione - sconto |
| Authors: | Marano, Pierpaolo |
| Keywords: | Banking law -- Italy Credit -- Law and legislation -- Italy Commercial law -- Italy Negotiable instruments Bills of exchange Contract law -- Italy |
| Issue Date: | 1999 |
| Publisher: | Giuffrè |
| Citation: | P. Marano (1999). Lo sconto. In R. Teti, & P. Marano (Eds.), I contratti bancari. Apertura di credito - Anticipazione - Sconto (pp. 637-712). Milano: Giuffrè. |
| Abstract: | Il legislatore definisce lo sconto bancario come « il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante cessione, salvo buon fine, del credito stesso » (art. 1858 c.c.). Si e subito rilevato che tale definizione, essendo basata sullo sconto dei crediti, mal si concilia tanto con lo sconto di titoli di credito (art. 1859 c.c.) - laddove la terminologia e la disciplina della cessione non sarebbero applicabili al trasferimento dei titoli stessi - quanto con lo sconto di tratte documentate (art. 1860 c.c.), rispetto al quale non si avrebbe alcun diritto di credito dello scontatario nei confronti del terzo, incorporato nella tratta: la conclusione che si trae e che le tre norme anzidette discipline rebbero le diverse specie di sconto, mentre la nozione del negozio si ricaverebbe dal complesso di esse (Minervini 1949, 4 ss.). Non si e mancato di sottolineare, altresi, la necessita di coordinare la nozione generale contenuta nell'art. 1858 con le ipotesi regolate nei due articoli successivi (Porzio 1985, 93 3). La dottrina prevalente, tuttavia, si e espressa nel senso di ritenere unitaria la nozione di sconto. Dalla lettera dell' art. 1858, come dalla sua rubrica, nonche dalla Relazione ministeriale (n. 7 45) si deduce che il legislatore, pur disciplinando le diverse specie di sconto, ne da una definizione unitaria perche la diversita dell'oggetto (crediti, cambiali, assegni bancari, tratte documentate) non altera lo schema del negozio (Arena 1943, 76; Messineo 1966, 465; Molle 1981, 389; Martorano 1969, 785, nota 8; Gabrielli E. 1984, 102); e la scelta dello sconto dei crediti, sebbene operazione infrequente, e dovuta alla circostanza che essa offre gli elementi tipici del contratto, per la funzione caratteristica che in esso ha la cessione salvo buon fine di un credito non scaduto (cosi Molle 1981, 389), pur se e da rilevare che, oggetto dello sconto cambiario, possono essere anche assegni bancari, rispetto ai quali non e possibile parlare di una scadenza nel pagamento, almeno in senso tecnico. |
| URI: | https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/109995 |
| ISBN: | 8814072124 |
| Appears in Collections: | Scholarly Works - FacEMAIns |
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