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Title: Articolo 150 : banche di credito cooperativo [commentario]
Other Titles: Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia : commento al d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 : vol. 2 (Artt. 80-162)
Authors: Marano, Pierpaolo
Keywords: Banking law -- Italy
Banks and banking -- Italy
Banks and banking, Cooperative -- Italy
Bank consortia -- Italy
Cooperative societies -- Law and legislation -- Italy
Issue Date: 2003
Publisher: Zanichelli
Citation: Marano, P. (2003). Articolo 150: banche di credito cooperativo [commentario]. In F. Belli, G. Contento, A. Patroni Griffi, M. Porzio, & V. Santoro (Eds.), Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: commento al d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385: vol. 2 (Artt. 80-162) (pp. 2381-2388). Bologna: Zanichelli.
Abstract: 1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1 ° gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione «credito cooperativo». · 2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1 ° gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non: sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni. 4. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell'art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, è sostituito dal seguente: «3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi] e 4, e 21, commi 1 e 2, çiella presente legge». 5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella consentita. 6. Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell' assemblea ordinaria.
Sommario: 1. la disciplina di adeguamento. - 2. le norme de!la legge 31 gennaio 1992, n. 59 applicabili alle banche di credito cooperativo: la relazione degli amministratori e dei sindaci. - 3. (Segue): l'assunzione di cariche sociali da parte dei pubblici dipendenti. - 4. (Segue): i «consorzi» tra banche di credito cooperativo.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/114482
ISBN: 9788808056757
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