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https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/114482
Title: | Articolo 150 : banche di credito cooperativo [commentario] |
Other Titles: | Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia : commento al d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 : vol. 2 (Artt. 80-162) |
Authors: | Marano, Pierpaolo |
Keywords: | Banking law -- Italy Banks and banking -- Italy Banks and banking, Cooperative -- Italy Bank consortia -- Italy Cooperative societies -- Law and legislation -- Italy |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Zanichelli |
Citation: | Marano, P. (2003). Articolo 150: banche di credito cooperativo [commentario]. In F. Belli, G. Contento, A. Patroni Griffi, M. Porzio, & V. Santoro (Eds.), Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia: commento al d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385: vol. 2 (Artt. 80-162) (pp. 2381-2388). Bologna: Zanichelli. |
Abstract: | 1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1 ° gennaio
1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione
«credito cooperativo». ·
2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli
articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto
legislativo entro il 1 ° gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono
deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria.
3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992
non: sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 33, comma 4, relative
al limite minimo del valore nominale delle azioni.
4. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come
sostituito dal comma 9 dell'art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
481, è sostituito dal seguente: «3. Alle banche di credito cooperativo si applicano
gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi] e 4, e 21, commi 1
e 2, çiella presente legge».
5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo
previsto dall'art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a
fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente
quella consentita.
6. Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere dall'approvazione
del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie
sono deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni
dell' assemblea ordinaria. Sommario: 1. la disciplina di adeguamento. - 2. le norme de!la legge 31 gennaio 1992, n. 59 applicabili alle banche di credito cooperativo: la relazione degli amministratori e dei sindaci. - 3. (Segue): l'assunzione di cariche sociali da parte dei pubblici dipendenti. - 4. (Segue): i «consorzi» tra banche di credito cooperativo. |
URI: | https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/114482 |
ISBN: | 9788808056757 |
Appears in Collections: | Scholarly Works - FacEMAIns |
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